I “vecchi” servizi di asset protection avevano come scopo quasi esclusivo il tentativo di occultare patrimoni rispetto agli ordinamenti nazionali o comunque di residenza. Con il sistema di scambio dati finanziari mondiale “CRS” questo mondo di servizi opachi è terminato.
Negli ultimi anni la tendenza mondiale nel campo dei servizi dedicati al patrimonio famigliare ha visto una progressiva evoluzione da richieste aventi come scopo principale l’opacità ad una domanda di strumenti che privilegino davvero esigenze famigliari autentiche e legittime di pianificazione e tutela.
OPACITÀ vs COMPLESSITÀ
Non solo, a prescindere dalla nuova tendenza, è cresciuta la necessità da parte delle famiglie, sempre più globalizzate, di accedere a servizi sovranazionali che garantiscano:
- Un accentramento e semplificazione nella gestione amministrativa e legale dei beni dislocati in più giurisdizioni nazionali;
- La creazione di “family office/centri di gestione”, anche dal punto di vista fiscale, che assicurino una legittimazione e sostenibilità nei confronti delle amministrazioni nazionali di pertinenza dei fondatori, dei beneficiari e dei singoli beni oggetto del patrimonio, locati, appunto, in giurisdizioni tendenzialmente “captive” da un punto di visto fiscale;
- La possibilità di regolamentare i rapporti giuridici all’interno di famiglie “allargate”, con più rami famigliari, a loro volta dislocati in differenti giurisdizioni;
- In mancanza di convenzioni o regole precise transnazionali, anche tra i paesi dell’Unione Europea, in tema di tassazione del passaggio generazionale, le famiglie devono programmare per tempo la propria successione per evitare conflitti di giurisdizione e doppie imposizioni;
- Inoltre, anche se in molti paesi è possibile il riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso, in ogni caso la tematica della tutela e del passaggio generazionale in questi casi rappresenta comunque un problema da affrontare con lungimiranza.
Questa tendenza evolutiva nella richiesta di servizi complessi è di particolare evidenza nel mondo mediterraneo e “latino”: tradizionalmente il “capo famiglia” ha sempre gestito il passaggio generazionale esclusivamente in un’ottica locale nazionale, e, tendenzialmente, con un unico ramo famigliare. Oggi, complici anche i trasferimenti legati all’attività economica, ovvero allo studio o a scelte di vita (spesso verso il Regno Unito, gli Stati Uniti, ovvero alcuni paesi europei, come Monaco o anche l’Italia), il patrimonio progressivamente si è internazionalizzato e quindi anche le problematiche amministrative e legali ad esso relative sono diventate complesse e difficilmente gestibili in un’unica giurisdizione.
Nella Repubblica di San Marino, prendendo spunto e arricchendo l’esperienza Italiana essenzialmente nata nell’ambito dell’Associazione Il Trust In Italia e negli studi notarili, si è sviluppato dal 2005 un modello molto lineare, ma nello stesso tempo molto complesso ed efficace, con al centro il patrimonio famigliare e il suo passaggio, tendenzialmente verso i famigliari discendenti.
Mentre nei paesi anglosassoni il trust nasce come istituto giuridico per gestire svariati aspetti economici e finanziari, nel modello “mediterraneo” al centro della regolamentazione e della prassi vi è UNICAMENTE LA FAMIGLIA con il suo patrimonio.
LA COMPLESSITÀ FAMIGLIARE
Le famiglie con caratteristiche “internazionali”, richiedono oggi strumenti con una complessità nuova, capaci di unire le caratteristiche degli istituti concepiti nel modello “latino” con le peculiarità dei patrimoni con elementi di sovranazionalità, ed in particolare:
- Gli strumenti di pianificazione devono basarsi su una legge chiara, lineare ed incentrata solo sulla famiglia e sulle sue esigenze.
- Il tramonto dell’opacità ha comportato una richiesta sempre maggiore di “controllo” di questi strumenti, sia da parte degli stessi soggetti privati protagonisti della loro istituzione, sia da parte degli organismi pubblici, con l’ausilio di strutture amministrative, di vigilanza e compliance, nonché giudiziarie, in grado di tutelare concretamente i diritti delle famiglie coinvolte.
- Qualsiasi strumento deve avere una sua legittimazione e meritevolezza anche da un punto di vista fiscale: oltre ad avere regole chiare e precise da un punto di vista legale, i nuovi strumenti di pianificazione devono essere regolamentati dal punto di vista fiscale, essenzialmente con una “SOGGETTIVAZIONE” dei medesimi, che ne consenta, ove possibile, il riconoscimento internazionale, stante la possibilità di qualificarli come RESIDENTI FISCALMENTE in un ordinamento ben preciso, oggi cosa praticamente impossibile per i “vecchi” strumenti off shore o comunque senza una legislazione specifica.
- Gli intermediari finanziari, ed in particolare le banche, non accettano più strumenti non trasparenti ed in ogni caso difficili da valutare legalmente da un punto di vista di risk management legale e fiscale.