San Marino ha varato nel 2005 la prima legge sui Trust, poi rivista completamente nel 2010 con la Legge n. 42/2010 successive modifiche ed integrazioni: si tratta di un testo di 64 articoli, molto semplici e aventi come scopo ESSENZIALE la gestione di problemi patrimoniali FAMIGLIARI.
Questa legge è anche frutto dell’esperienza trentennale italiana in merito ai problemi giuridici e fiscali del “trust interno”, riconosciuto e adottato dall’ordinamento italiano, e anche dalla Repubblica di San Marino, con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985.
LEGGE CHIARA E LINEARE
IL CONTROLLO E LA GIURISDIZIONE A SAN MARINO
San Marino ha creato presso la Banca Centrale un REGISTRO DEI TRUST, che viene alimentato sia dalle Trustee Company residenti che dagli Agenti Residenti sammarinesi che operano per conto dei trustee esteri (che hanno optato per l’applicazione della Legge di San Marino sui trust). Questo consente una sicurezza giuridica in questo campo, dal momento che la Banca Centrale fa da depositaria ed ente certificatore di tutte le caratteristiche e i documenti essenziali (“Esempio certificazione Registro Trust”). Tali informazioni sono chiaramente a disposizione essenzialmente del Trustee e dei Guardiani/Protector e non sono accessibili al pubblico. Annualmente la Banca Centrale comunica nella propria Relazione informazioni e statistiche sul Registro dei Trust.
Ciò consente di avere “portabilità” dello strumento che permette una circolazione economica dei beni oggetto del patrimonio più rapida e sicura (cosa che nel sistema “opaco” non era richiesta, né comunque consentita): sarà naturale per il fondo in trust acquistare e vendere beni senza problemi di legittimazione formale, essendo possibile in ogni momento certificare chi è il Trustee e quali sono le caratteristiche dello strumento. Il Trust potrà quindi legittimarsi con facilità di fronte alle attuali esigenze di tracciabilità richieste da TUTTO IL MONDO FINANZIARIO INTERNAZIONALE.
Ovviamente questa tracciabilità e controllo consentono anche di evitare situazioni patologiche e potenziali di abuso e di infedeltà da parte dei gestori, garantendo un’informativa e trasparenza interna ai trust sconosciuta agli altri ordinamenti.
L’ordinamento Sammarinese ha creato, tramite una modifica costituzionale, una Corte giurisdizionale specializzata per garantire un’elevata competenza ed una rapidità di giudizio in merito alle tematiche interpretative, ovvero anche conflittuali, dei trust: con la legge Costituzionale del 26 gennaio 2012 N.1. San Marino ha previsto quindi l’istituzione della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari, un organismo giurisdizionale formato da un collegio di esperti internazionali che garantisce per tutti i trust retti dalla legge sammarinese una competenza ed approfondimento unico (www.cortetrust.sm).
L’evoluzione rispetto al “mondo opaco” di questi strumenti è di tutta evidenza: nel passato gli unici casi in cui si attivava un procedimento giurisdizionale era essenzialmente nelle ipotesi patologiche di abuso da parte dei gestori; oggi invece la Corte di San Marino consente ai trustee, o anche ai disponenti ovvero ai beneficiari, di avere una tutela ed un’assistenza completa in modo da garantire e raggiungere le finalità e gli scopi alla base dell’istituzione dello strumento.
LA FISCALITÀ DEL TRUST A SAN MARINO
San Marino ha scelto di “personificare” ai fini fiscali i trust, rendendoli soggetti passivi di imposta.
Con la Legge 17 marzo 2005 n. 38 “Regime fiscale dei trust regolati dalla Legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati”, così come modificata con l’art. 18 della Legge 23 Dicembre 2022 n.171, viene stabilito che i Trust regolati dalla Legge di San Marino e gestiti da almeno un Trustee residente ed autorizzato secondo la legge (e quindi un Trustee professionale societario), sono considerati soggetti passivi d’imposta.
L’aliquota ordinaria del 13,60% riconosciuta ai Trust dalla Legge Sammarinese può scendere fino all’1,7% di tassazione, secondo quanto stabilito dalla predetta normativa
La legislazione fiscale e societaria di San Marino è particolarmente favorevole e attrattiva per gli investimenti esteri. In particolare per quanto riguarda i “nuovi” Trust con caratteristiche internazionali, beneficia di numerosi trattati internazionali contro le doppie imposizioni tra i quali, di notevole interesse, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica di San Marino e il Lussemburgo ratificata nel 2010.
In materia di pianificazione successoria, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta Legge n 38 /2005 s.m.e.i., al di là della tassa annuale di iscrizione del Trust di Euro 250,00:
“Nessun altro tributo, al di fuori di quelli previsti dalla legge, è dovuto per gli atti di disposizione a titolo gratuito, compiuti dal disponente in favore del Trustee, oppure mediante i quali i beni in trust o i proventi e i frutti derivanti da beni in trust sono attribuiti ai beneficiari, anche in sede di distribuzione finale dei medesimi”.
San Marino quindi considera neutrali, dal punto di vista interno, fiscale i conferimenti di beni nel fondo in trust, fermo restando chiaramente le disposizioni applicabili nei singoli ordinamenti dove sono localizzati i beni da conferire e a secondo della residenza dei soggetti apportatori interessati.